A metà maggio del 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva con la sentenza n. 3840, respingendo integralmente i ricorsi proposti da diverse associazioni di Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) contro i provvedimenti della Regione Lombardia. Al centro della controversia legale vi è la Delibera di Giunta Regionale (DGR) nota come “Zonazione“, l’atto amministrativo che individua e perimetra gli ambiti spaziali e geografici riservati in via esclusiva alla professione di Accompagnatore di Media Montagna (AMM).

La fine (forse) di un contenzioso durato oltre 10 anni
L’intervento della massima magistratura amministrativa pone fine a un contenzioso ultradecennale, confermando la legittimità delle restrizioni all’esercizio dell’attività escursionistica professionale basate su criteri altimetrici e morfologici del terreno. La pronuncia delimita in modo tassativo i confini operativi dell’accompagnamento dietro corrispettivo, escludendo l’esistenza di zone franche e tracciando un quadro regolatorio uniforme applicabile su scala nazionale.
La quota può essere un indicatore di difficoltà del percorso? Per il Consiglio di Stato SI’
La decisione del Consiglio di Stato non risponde a valutazioni di carattere discrezionale, ma si fonda su un’istruttoria tecnica basata sulle rilevazioni statistiche del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) estese su un campione quadrennale. I dati ufficiali evidenziano che le principali cause di infortunio e di attivazione dei servizi di emergenza in territorio montano sono riconducibili a due fattori specifici:
- caduta e scivolamento dovuti alla pendenza o alla natura del fondo;
- incapacità di prosecuzione della marcia per inadeguatezza fisica, tecnica o strumentale rispetto alle condizioni ambientali.

L’analisi geostatistica ha dimostrato che il tasso di incidentalità subisce un incremento lineare e critico a partire dai 700 metri di quota. Sopra tale soglia altimetrica, l’acclività dei versanti, l’esposizione dei tracciati e la rapidità di variazione delle condizioni meteorologiche determinano un aumento oggettivo del rischio intrinseco.
Per i giudici non è discriminazione ma tutela del cliente
Per i giudici, escludere le figure non regolamentate sopra i 700 metri non è discriminatorio, ma tutela l’incolumità pubblica: in contesti potenzialmente rischiosi, l’accompagnamento spetta solo a professionisti abilitati e con preparazione tecnica certificata dallo Stato.
Nella sentenza viene evidenziato che l’impervietà e la pericolosità del terreno oltre i 700m. (a esclusione dei sentieri turistici, non impervi e adatti a tutti), sono quindi, e ovviamente direi, elementi che giustificano, come per la classificazione EE (escursionisti esperti) la riserva agli AMM, che sono dotati di standard formativo ed esame di abilitazione, oltre che di iscrizione obbligatoria ad albo specifico, con conseguente idoneità psico-fisica, obbligo assicurativo, deontologico e soggetti a Consigli di disciplina e a formazione professionale continua–Fabrizio Pina, Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia e Vicepresidente del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Parchi e territorio nazionale non sono esclusi
La legge stabilisce che anche i parchi naturali non fanno eccezione: le norme sulle professioni e sulla sicurezza pubblica valgono allo stesso modo dentro e fuori dalle aree protette.
Il Consiglio di Stato, confermando i contenuti del precedente Parere n. 1914/2020 e della sentenza del TAR Lombardia n. 2382/2025, ha statuito che la riserva dei percorsi montani montani di tipo E sopra i 700 metri e di tipo EE (Escursionisti Esperti) costituisce un principio generale derivante dalla Legge 6/1989. Per farla breve anche laddove non esiste un elenco ufficiale di AMM, l’attività di accompagnamento su terreni montani spetta alle Guide Alpine e non alle GAE.

La figura dell’AMM sempre più diffusa a livello nazionale
Par di vedere che le Regioni comincino a recepire la necessità dell’istituzione della figura dell’AMM…L’istituzione della figura prevista dallo Stato dell’Accompagnatore di media montagna copre già tutte le Regioni e le Province autonome delle Alpi, senza eccezioni, e si sta diffondendo sempre più anche in Appennino, nel centro e sud Italia; al di là degli storici Marche e Abruzzo, credo che a breve vedremo l’istituzione della figura dell’AMM probabilmente in altre due!-Fabrizio Pina

