outdoortest.it GUIDA ALL'ACQUISTO DEI TUOI ATTREZZI SPORTIVI
OUTDOORTEST

TORNA AL MAGAZINE

Sicurezza sulle piste da sci: cosa dice la nuova legge?

Insieme all'avvocato e al maestro di sci approfondiamo gli aspetti controversi, le novità e le certezze

Alice Dell'Omo Scritto il
da Alice Dell'Omo

Dal 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove norme che regolano le attività sulle piste da sci e fuoripista.

Il tema è importante a va approfondito con attenzione. In questo articolo ne parleremo con l’avvocato e maestro di sci Marco Del Zotto, dello studio legale Del Zotto, che ha una particolare attenzione verso l’ambito del turismo di montagna, delle escursioni, dell’alpinismo, dell’arrampicata e dello sci, e con il maestro di sci e nostro tester Riccardo Stacchini.

Photo by Oliver Schwendener

In allegato il decreto dlgs n. 40 2021 che, riassumendo, introduce le seguenti novità:

  • è stato introdotto l’obbligo del casco protettivo per i minori di anni 18 per lo sci alpino,  snowboard, telemark, per l’utilizzo della slitta e dello slittino e per tutti coloro che negli appositi spazi praticano le evoluzioni acrobatiche.
  • L’assicurazione è diventata obbligatoria e deve coprire i danni provocati a terze persone (il gestore delle aree sciabili, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, avrà l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti in fase di acquisto dello Skipass la polizza assicurativa a chi ne è sprovvisto).
  • C’è il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e tossicologiche.
  • In caso di scontro tra sciatori si suppone fino a prova contraria che ciascuno abbia concorso a causare l’incidente.
  • Chi pratica sci fuori pista, sci alpinismo e attività escursionistiche in ambienti innevati, deve obbligatoriamente dotarsi di dispositivi elettronici di segnalazione e ricerca Artva, pala e sonda da neve.

Sono state introdotte norme comportamentali che gli sciatori devono tenere sulle piste. Nello specifico:

  • Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
  • Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.
  • La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
  • Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonchè alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Per quanto riguarda sorpasso e incrocio:

  • Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
  • Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

Non mancano indicazioni sullo stazionamento a bordo pista, in prossimità degli incroci e nei rifugi e sulla percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori, di cui abbiamo accennato. Chi non presta soccorso in caso di difficoltà di una persona sulle piste può essere accusato di omissione di soccorso.

A vigilare sul rispetto delle regole sulle piste da sci ci sono gli operatori di polizia che sono impegnati nel “Servizio di sicurezza e soccorso in montagna”, e sono i primi a intervenire in caso di incidente o violazioni, garantire il primo soccorso, svolgere accertamenti e contestazioni di violazioni amministrative e svolgere compiti anche in sinergia con il soccorso sanitario, il soccorso alpino, con le altre forze di polizia ed enti privati.


Intervista all’avvocato Marco Del Zotto

Photo by Clement Delhaye on Unsplash
Cosa ne pensa di questa nuova legge entrata in vigore?

“Partirei da una premessa fondamentale. Ovvero, capire l’inquadramento di questo decreto legislativo. Il punto di partenza è la legge sulla riforma dell’ordinamento sportivo n.86 del 2019 che ha previsto di aggiornare anche la normativa in materia di sicurezza all’interno dei comprensori sciistici e quindi di disciplinare la pratica degli gli sport invernali. Ne consegue che il legislatore ha espressamente inquadrato l’attività dello sci all’interno della categoria “sport” e non di quella delle attività turistiche. Se lo sci è qualificato come sport allora assume maggiore rilevanza il principio di accettazione del rischio da parte dello sciatore e il principio di auto responsabilizzazione di colui che pratica lo sport dello sci, anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità a seguito di incidente.

La nuova normativa prevede espressamente l’abrogazione delle prescrizioni di sicurezza della vecchia legge nazionale (la legge n.363 del 2003), anche se molti principi e precetti vengono ripresi e completati con alcune puntualizzazioni e precisazioni che, sicuramente, hanno una loro utilità.

L’introduzione della previsione dell’obbligo dell’assicurazione rc per tutti gli sciatori, ha risolto un problema che sino ad oggi aveva avuto conseguenze pratiche importanti. Ora tutti gli sciatori hanno la copertura assicurativa, come in macchina e non rischieranno più di dover pagare di tasca propria il 50% dei danni altrui qualora non in grado di dimostrare di essere esenti da responsabilità. Inoltre le società di gestione, con la nuova normativa, hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile”.

La legge è già vigente?

“La legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2022.

Le Regioni dovranno adeguarsi ai nuovi precetti di sicurezza entro un anno (1 gennaio 2023) e aggiornare così le proprie normative territoriali. La nuova legge prevede un regime transitorio di due anni a favore dei gestori perchè provvedano ad adeguare gli impianti di risalita e le piste di sci alle nuove misure di sicurezza”.

Quali sono gli aspetti più controversi e dove vede maggiore difficoltà di applicazione?

“Forse i temi di attuazione pratica della normativa più delicati sono la regolamentazione dello sci fuoripista e dello sci alpinismo, con l’introduzione dell’obbligo di munirsi di Artva, pala e sonda e il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche o di sostanze tossicologiche.

L’introduzione dell’obbligo di avere Artva, pala e sonda sicuramente è una prescrizione del decreto legislativo che deve essere accolta positivamente anche perchè ha modificato le previsioni dell’articolo 17 della vecchia normativa. La legge n.363/2003 prevedeva, all’articolo 17, che gli sci alpinisti e coloro che impegnavano i fuoripista, avessero l’obbligo di utilizzare unicamente l’Artva per favorire un idoneo intervento di soccorso solo “laddove sussistono evidenti rischi di valanga”.

Questo però era un precetto contrario alle comuni regole di sicurezza dello sci fuori pista in quanto, laddove sussistano evidenti rischi di valanga, non si deve uscire dalle piste battute. Questo è quello che insegnano tutte le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori del Club Alpino Italiano. Tutti coloro che hanno esperienza del fuoripista ci dicono che dove c’è il rischio di distacco valanghe non non si va e si sta a casa. E’ quindi una regola basilare, indipendentemente da tutto, portare Artva, pala e sonda sempre con sè.

Finalmente ora non è più richiamato il concetto dell'”evidente rischio di valanghe” e laddove sussiste la possibilità di distacco valanghe bisogna munirsi di appositi sistemi elettronici oltre che della pala e della sonda per garantire un idoneo e tempestivo intervento in caso di necessità.

Il recepimento attuativo di questo precetto di sicurezza di carattere generale spetterà alle Regioni. Vedremo come si adopereranno per regolamentare nella pratica l’obbligo di utilizzo di Artva, pala e sonda, magari richiamando come parametro di riferimento la scala di pericolo valanghe.

Certo è che le prescrizioni ricavabili dall’esperienza ci insegnano che quando si va fuori pista bisogna farlo sempre in totale sicurezza.

Il rischio di distacco valanghe peraltro non sussiste in tutte quelle situazioni in cui vi sono, ad esempio, tracciati a bordo pista che si sviluppano nel bosco e quasi in piano. Sono quei percorsi spesso frequentati dai maestri di sci con i loro allievi.

Sarà il legislatore regionale che potrà, come detto, dare corretta attuazione alle regole che disciplinano il fuori pista.

Altro tema che sarà certamente oggetto di approfondimento è quello delle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza: vi è’ il dubbio che il precetto debba essere applicato rigorosamente intendendosi così che lo sci può essere praticato solo in assenza di assunzione di alcool. Un’altra linea di pensiero ritiene invece che lo stato di ebbrezza debba essere manifesto per giungere al divieto di praticare lo sci. La manifestazione dello stato di ebbrezza potrà essere accertata quando lo sciatore si esprimerà con un linguaggio disarticolato, presenterà alito vinoso, comunque dimostrerà sintomi propri dello stato di ebbrezza.

Segnalo infine l’articolo 27 che introduce il diritto di poter percorrere le piste difficili, classificate nere, esclusivamente per coloro che possiedono elevate capacità fisiche e tecniche. Questo è un precetto importante che conferma la centralità della figura dello sciatore che, in quanto praticante di un’attività sportiva deve, come detto, regolare la propria condotta di discesa nel rispetto del principio di autoresponsabilizzazione.

Nessuno sciatore senza elevate capacità tecniche e fisiche, dal 1 gennaio 2022, potrà più impegnare le piste classificate nere”.


Intervista al Maestro di sci Riccardo Stacchini

Livigno Family Week
Livigno Family Week
Riccardo, cosa ne pensi dell’obbligo del casco per tutti gli sciatori under 18?

“Io sono molto favorevole. Quindi per quello che mi riguarda lo renderei obbligatorio anche senza limiti d’età perchè non è che un quarantenne ha più possibilità di sopravvivenza di un diciottenne. Come in moto. Secondo me è utile che ce l’abbiano anche gli allenatori e i maestri per essere un esempio positivo soprattutto se si insegna a giovani o bambini alle prime armi. E’ facile creando un’abitudine negativa”.

Cosa ne pensi dell’obbligo di avere Artva, pala e sonda se si fa fuoripista?

“In relazione all’obbligo di Artva, pala e sonda in caso di escursione di sci alpinismo penso che è bene che siano obbligatorie ma è strano che non diventa obbligatorio fare un corso sul corretto utilizzo di questi strumenti vitali. Perché io posso avere, posso comprare Artva, pala e sonda ma se non so utilizzarli non servono a nulla“.

Secondo te quali sono quali saranno gli effetti a lungo termine di questa di questa nuova legge?

“Penso che le persone si avvicineranno al mantenimento di una condotta più responsabile in pista”.


Potrebbero interessarti anche

Potrebbero interessarti questi prodotti

Altracom s.a.s. di Alfredo Tradati - via Buonarroti 77 I-20063 Cernusco s/N (MI) - P.IVA 05019050961 - info@altracom.eu - Outdoortest.it è una testata giornalistica registrata con Aut.Trib.di Milano n. 127/2020. Direttore Responsabile: Alfredo Tradati

Made by

Pin It on Pinterest